Microcredito: una importante opportunità

Microcredito: una importante opportunità per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 24 dicembre 2014, ha pubblicato gli Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità.

Beneficiari e iniziative ammissibili Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai sensi di quanto previsto dall’art. 111, comma 1 del TUB e dal Titolo 1 del decreto attuativo, ossia, essi possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

  • a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
  • b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  • c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Contributi La garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti di cui è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell’80 percento dell’ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del Fondo copre fino all’80 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. La garanzia diretta e la controgaranzia sono concesse, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto in oggetto, con le modalità previste dalle disposizioni operative del Fondo.

La garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito. Procedure e termini L’Ente gestore, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il giorno 03/02/2015) provvederà a integrare e pubblicare sul sito www.fondidigar